Il nostro servizio di certificazione (traduzione asseverata, giurata, certificata, legalizzata)
- Servizio riservato unicamente ai professionisti
Le traduzioni certificate si suddividono in legalizzate, asseverate o giurate. Queste espressioni non vanno confuse.
Legalizzazione: quando un atto o un documento ufficiale (ad esempio un certificato di nascita o un diploma) deve essere fatto valere in un paese diverso da quello che lo ha emesso, necessita di essere “reso legale”. Se destinato all’Italia, il documento deve prima di tutto essere tradotto in italiano e le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dallo stesso traduttore giurato, la cui firma deve però essere legalizzata dall’ufficio consolare.
Nei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (tra cui, ad esempio, Francia, Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna) relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità estere è sostituita dall’apposizione della “postilla” (o apostille). In questo caso basterà presentare la traduzione conforme presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato, in Italia è la Prefettura, per ottenere l’apposizione dell’apostille.
Traduzione asseverata o giurata: in Italia, la procedura per la traduzione chiamata, a livello colloquiale, “giurata” si definisce in diritto asseverazione. L’asseverazione è un giuramento prestato dal traduttore davanti a un pubblico ufficiale, generalmente della cancelleria di un Tribunale italiano o davanti a un Giudice di pace. Il testo sorgente, in originale o in copia autenticata, e la rispettiva traduzione devono essere rilegati in un unico fascicolo. Come ultima pagina va inserito il verbale di asseverazione. È inoltre richiesta l’apposizione di una marca da bollo ogni 100 linee del testo tradotto e una sul verbale.
È bene tenere a mente che se un traduttore sbaglia una normale traduzione subirà conseguenze che di norma non supereranno l’ambito civilistico del mandato stipulato con il cliente. Se invece sbaglia una traduzione sulla quale ha prestato giuramento o un’esplicita dichiarazione di conformità a fini legali, subirà conseguenze più gravi, previste nei casi di falsa dichiarazione. Questa responsabilità ha un costo ma costituisce anche un’ulteriore garanzia per il cliente.
- Qualche domanda sulla traduzione certificata



È indispensabile rivolgersi a un traduttore giurato iscritto all’albo dei CTU della propria regione o provincia?

Nel caso di una traduzione asseverata, o giurata, il documento originale deve essere spillato alla traduzione?

Se tuttavia non si vuole consegnare al traduttore il documento originale per paura di perderlo o di sgualcirlo (come nel caso dei diplomi), è possibile farne autenticare una copia da un notaio, dal Tribunale o da un funzionario pubblico e consegnarla al traduttore, che la spillerà alla traduzione. Se il cliente non fa autenticare la copia, il traduttore la utilizzerà come originale e sarà la copia a far fede nei confronti della pubblica amministrazione.

È necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici esteri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendente di un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a operazioni commerciali o doganali.
Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n° 106, è stata soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alle rappresentanze consolari dei suddetti paesi operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione. Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o con apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Infine è opportuno ricordare che alcuni accordi bilaterali prevedono la dispensa dalla legalizzazione per taluni tipi di atti, che andrebbero esaminati singolarmente consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli affari esteri.
L’apostille viene rilasciata entro 24-48 ore dal funzionario competente, che appone l’apposito timbro e la propria firma sull’ultima pagina del documento tradotto, senza dover acquistare altre marche da bollo.
